Il lavoro dello psicologo nelle perizie  in questo specifico contesto, si  esplica

essenzialmente nell’attivazione di un solido processo diagnostico,  che  deve  arrivare  ad

evidenziare e delineare, sopra ogni ragionevole dubbio, un differenziale tra  il “prima” ed il

“dopo” un determinato evento  traumatico, che accerti, che il fatto lesivo oggetto di causa,

abbai effettivamente compromesso il precedente equilibrio psicologico della persona. 

A titolo esemplificativo, nel caso di una  morte improvvisa e traumatica in un

incidente stradale di un figlio, al di là dell’inevitabile dolore e sconvolgimento emotivo che

questo può arrecare ad una persona  che perde un figlio, significa capire e accertare se

questo evento luttuoso  possa avere o meno destabilizzato o scatenato una reazione  di

natura propriamente psicopatologica, temporanea e/o permanente, nel genitore superstite. 

Capire e quindi valutare se  oltre al dolore morale e affettivo,  vi siano le

caratteristiche cliniche per cui da un lutto “fisiologico” si possa formulare una diagnosi di

depressione o di lutto complicato, che si può manifestare con un ritiro dai rapporti sociali e

dalla vita familiare cosi intenso,  tale da   compromettere, anche la sua capacità di fare il

genitore, nei confronti di eventuali altri figli.

E’ evidente  quindi fin da subito, che in questo specifico settore, al complesso  e

delicato  lavoro valutativo  nella  formulazione di  una  diagnosi  psicologica  corretta, come

viene definita dall’associazione americana degli psicologi (APA,2002), deve seguire anche

la capacità da parte del consulente di  fornire risposte a domande a cui rispondere non è

certo  facile, che vanno molto al di là del lavoro clinico dello psicologo in senso stretto, e

che sono legate a esigenze di natura giuridica, come ad esempio la necessità di capire da

parte del giudice e  dell’avvocato,  sopra ogni ragionevole dubbio, se  vi sia o meno una

effettiva relazione  o  interazione, ovvero un  “nesso  di  causa  o  di  concausa”  secondo la

dizione  tradizionale afferente alla  medicina  legale,  tra  l’evento traumatico e  le

conseguenze psichiche accertate, con la possibilità quindi di escludere i casi o i tentativi di

simulazione o  enfatizzazione,  sottesi alla richiesta risarcitoria,  per gli evidenti interessi

anche di tipo economico. È palese dunque, che lo psicologo debba poi tradurre e trasferire la sua valutazione

specialistica, comunicando efficacemente su queste specifiche domande di tipo tecnico e

giuridico, e che non afferiscono solo alla sua competenza clinica e psicodiagnostica, ma

anche ad una sua specifica e peculiare conoscenza delle regole del contesto giudiziario, e

delle figure giuridiche di danno alla persona,  riconosciute al momento dell’osservazione,

che afferiscono al campo della psicologia giuridica.

Altra  particolarità  che va  subito sottolineata è  la natura squisitamente

sciplinare del contesto peritale. Nel campo della sofferenza psichica diventa ancora

omplessa la comunicazione e la chiarezza terminologica nei pareri richiesti dal

ma giudiziario.  Non va dimenticato quindi,  la comunicazione con il giudice o

cato, essenzialmente riducibile al linguaggio scritto, è aspetto molto più compl icato in

 specifici casi,  proprio per la complessità della stessa materia oggetto di indagine e

plorazione (mente e comportamento umano), e che ricordo  è ambito di continuo

studio da parte del sapere psicologico, inteso come ricerca di principi “esplicativi” generali,

applicabili poste determinate condizioni di osservazione, e che debbono essere sempre

rispettosi e complementari nella salvaguardia del diritto individuale, direi “inalienabile”, di

ciascuna persona.    indubbio, proprio in relazione alla diversità dell’oggetto di studio, che il linguaggio

medico risulti molto più adattabile al contesto forense, il quale risponde meglio alla logica

della “causalità lineare” utilizzata dal giurista, risultando in generale più in linea con le sue

richieste più tipiche: l’accertare ad esempio  l’entità di una frattura ossea ad una gamba è

immensamente più facilmente  “oggettivabile”, più facilmente rilevabile, anche ad occhio

nudo, rispetto ad una lesione dell’equilibrio psichico e psicologico di una persona.

Sempre nel campo delle difficoltà di comunicazione, il significato stesso della parola

“patologia o malattia”, ha in psicologia un accezione molto diversa da quello che ne da la

medicina, così come quella che ne da l’avvocato o il giudice, che afferisce per lo più al

senso comune. L’uso indistinto o poco consapevole di parole uguali, ma dal diverso

significato, crea  anche  in questo campo interdisciplinare, non pochi problemi di

comunicazione e di comprensibilità. 

In termini più tecnici, questo problema è legato al fenomeno linguistico della

“sinonimia”, che concerne  l’uso di una stessa  identica parola da parte di più persone, ad

esempio “patologia psichica”,  “depressione”,  “ansia”,.ma che  rimanda a concetti  tecnici e

culturali, nonché di visione molto diversi: per cui vi è un  fraintedimento non sul codice

linguistico, in fondo si parla la stessa lingua, si usano le stesse parole, ma sui diversi

intendimenti e significati attribuibili alla medesima parola.

Tale complessità e difficoltà di comunicazione, insita alla presenza di diverse

professionalità e quindi ai relativi diversi ambiti di riferimento culturale e tecnico, non va

confusa, peraltro, con la difficoltà di tradurre  i concetti psicologici,  in parole e termini più

comprensibile, ai non tecnici, che nasce  in questo caso  per  lo  più  da  una  “non

conoscenza” della peculiare valenza diagnostica e non terapeutica di questo lavoro, che a

volte va a sommarsi, alla non conoscenza della figura giuridica di danno in questione, né

della sua valenza in termini di “posta in gioco”. (Ponti G. (1983).

Qui il livello della problematica, non si pone  quindi  sulla specifica  “complessità"  del

contesto interdisciplinare e  della materia oggetto di valutazione, quanto sul rischio di

un’impenetrabilità  comunicativa o di  una babelica incomprensibilità  tra linguaggi diversi,

quando,  alla indefinitezza nebulosa di certo argomentare psicologico, si associa  un

nguaggio giuridico eccessivamente formale e rituale o addirittura leguleio.

 E a proposito sempre della interdisciplinarietà, che  invoca di necessità e in moltissimi

casi una stretta collaborazione tra psicologo e medico legale, le evidenti  diversità (di

oggetto di studio, linguaggio, strumenti di valutazione, etc.),  allo stesso modo che in altri

settori professionali,  come  in  quello sanitario (v. le equipe specialistiche nei reparti

ospedalieri di medicina, e non solo di psichiatria), non rappresentano un ostacolo di per

sé, né devono essere percepite come tale, ma va altresì auspicato e favorito, anche nel

campo delle perizie, un efficace approccio multi professionale, dove le diverse tecniche

possono e devono integrarsi al meglio,  per gli evidenti  vantaggi  derivanti dallacollaborazione sinergica tra i due diversi saperi, anche se complementari , nel non facile

compito di  fornire utili chiarimenti ai quesiti tecnici  che la giustizia affida al sapere

psicologico e medico. 

Tornando ora alle peculiarità del contesto forense, abbiamo detto che esso impone

al consulente, un  inevitabile adeguamento anche di altri aspetti del lavoro clinico  “puro”,

come abbiamo visto egli deve tenere  la porta del suo studio aperta o quanto meno semi

aperta al sistema giudiziario. La perizia rimane, infatti,  essenzialmente un atto valutativo-

diagnostico,  in cui va esplorato in profondità tutti gli aspetti inerenti allo specifico danno,

ma è etica deontologica  rispettare lo stile personale  e la sensibilità della  persona, pur

tenendo presente lo scopo della valutazione.

In termini  professionali  e  deontologici la neutralità  del consulente  significa saper 

mantenere una giusta distanza, anche nelle opinioni personali, tra chi ha la “colpa”, e chi

ha subito, o ritiene di avere subito un danno ingiusto. In altre parole la neutralità del

consulente, ad esempio  durante i colloqui di valutazione, non va intesa come distacco

emotivo o asetticità nel modo di interagire con la persona,  per altro impossibile da

eliminare (Carli, 1995), ma come capacità di creare un clima in cui il soggetto/periziando

possa esprimersi senza “sentirsi giudicato, redarguito  o peggio ancora  attaccato”

(Pandolfi, 1985; Capello, 1995). E’  indubbio,  infatti, che uno stile troppo distaccato o un

atteggiamento rigido, impersonale nel condurre o nel fare le domande durante il colloquio,

può penalizzare la comunicazione da parte di alcuni soggetti, di solito i più ansiosi o

semplicemente meno accorti sul piano culturale, rispetto ad altri più smaliziati  o scaltri, 

con il rischio di non tutelare a sufficienza il periziando in primo luogo dalla perizia stessa

(Anglesio, 2000). 

Dal punto di vista giuridico, la neutralità del consulente si declina, in particolare nel

caso  della  CTU (art.61 c.p.c.), innanzitutto  nell’adozione  da parte dello stesso  di una

metodologia valutativa che assicuri e rispetti il principio difensivo del contradditorio,  ad

esempio  nel  concertare insieme  ai CTP, tempi e metodi del lavoro di valutazione,

assicurando loro  la  partecipazione  a tutte le diverse  fasi  dell’indagine,  possibilmente

escludendo la delicata  fase della somministrazione dei test, soprattutto se questi sono in

un  numero considerevole,  consegnando comunque a loro i protocolli e discutendone

insieme i risultati. In buona sostanza è preciso dovere del CTU nel rapporto con i CTP di

consentire loro di partecipare alle indagini con convocazioni concordate o con rinvii

motivati quando richiesti,  e comunque non  è  suo dovere operare con  loro un

contraddittorio per trovare una conclusione condivisa, sebbene spesso per il giudice è

meglio che vi sia, e che venga cercata. 

Del resto, il rispetto del principio  difensivo  del contraddittorio  di ciascuna parte,  è

assicurato e soddisfatto dal giudice stesso con la concessione dei termini per le

osservazioni tecniche delle parti all’elaborato e alle conclusioni del CTU, tenendo conto

che quando le argomentazioni delle parti sono logicamente articolate il giudice può

disporre che il CTU dia chiarimenti, o ulteriori approfondimenti,  e  nei casi di maggiore

carenza, un rinnovamento della ricerca peritale affidandolo ad un altro consulente.

Altro aspetto di neutralità giuridica,  verte sull’esigenza  che il giudizio/parere

espresso dal CTU sia il più imparziale e obiettivo possibile, come si dice “al di sopra delle

parti”, in ragione della sua  funzione di ausiliario del giudice, nel  fornire chiarimenti tecnici

sulla materia oggetto del procedimento, utili alla decisione  che spetta sempre ed

esclusivamente al giudice (“peritus peritorum”= il Giudice è il perito dei periti). Alla luce di

tale presupposto, il CTU è tenuto pertanto a non assumere tali incarichi, qualora abbia una

pregressa conoscenza professionale o personale  significativa dei soggetti sottoposti  alla

valutazione, pena la sua stessa ricusazione3

  e  invalidazione  dell’intera  opera  valutativa,

con evidenti aggravi nella procedura giudiziaria, nonché con possibili risvolti di

responsabilità professionale e disciplinari a carico del medesimo consulente (art. 26 C.D.). 

Credo che siamo tutti d’accordo sul fatto, che in questo ambiente professionale così

delicato e complesso, dove non vi è mai una certezza giuridica inconfutabile, né

un’oggettività “scientifica” univoca, si debba partire sempre  innanzitutto dal rispetto prima

della sensibilità personale del soggetto sottoposto all’indagine, e non ultimo dal rispetto dei

diversi ambiti professionali di appartenenza di ciascun professionista coinvolto, nella

difficile ricerca di risposte di fronte a domande non facili per l’eterogeneità e complessità di

ciascun caso.

Bibliografia di riferimento

 Ponti G. (1983) La perizia criminologica, Atti del XXVII Congresso Nazionale della società

italiana di medicina legale e delle assicurazioni. Chianciano Terme, 15-19ottobre  1980,

Giuffrè, Milano, 1983.

Anglesio A., (2000). Problemi diagnostici di valutazione clinica, in “Tagete”, 2, p.51.

(Pandolfi A.M. (1985). Le difese nel colloquio clinico, in A. Quadrio e V. Ugazio (a cura di),

Il colloquio in psicologia clinica e sociale, Franco Angeli, Milano. Capello C. (1995). Clinica

delle relazioni di aiuto,  in G. Trentini  (a cura di),  “Manuale del colloquio e dell’intervista”,

Utet, Torino.

Semi A.A. (1985). Tecnica del colloquio, Cortina, Milano.

Codice Deontologico degli Psicologi Italiani  (2006), approvato ai sensi dell’art.28, Legge

n.56/89.

Linee Guida dello Psicologo Forense (1999), Ass.Italiana di Psicologia Giuridica.