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Il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia
riunito nella propria sede il giorno 8 febbraio 2007:
- visti gli articoli 14, 15, e 16 del Titolo II “Degli
Esperti e degli Ausiliari del Giudice”, Capo II “Dei Consulenti Tecnici del
Giudice” delle NORME DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE che stabiliscono che debbano essere
inseriti negli elenchi degli esperti dei Tribunali professionisti che
debbano “…dimostrare la (propria) speciale
capacità tecnica…” ad un Comitato ove viene
designato un rappresentante dell’Ordine professionale;
- visti il numero sempre maggiore di psicologi impegnati in
attività di collaborazione con i Tribunali dei Minori e con i Tribunali
Ordinari, e la costituzione presso ogni Presidenza di Tribunale di un
Elenco di esperti psicologi cui affidare le Perizie e le Consulenze
Tecniche necessario per l’amministrazione della giustizia;
- considerato che l’art. 12 lettera d) della Legge 56/89
stabilisce che il Consiglio Regionale e Provinciale dell’Ordine degli
Psicologi “cura l’osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti
la professione” e che il Codice Deontologico è la principale fonte di
regolamentazione specifica degli Psicologi;
- visto l’articolo 37 del Codice Deontologico degli
Psicologi italiani per il quale “Lo Psicologo accetta il mandato
professionale esclusivamente nei limiti delle proprie competenze” le quali,
nel richiamato articolato delle Norme di attuazione del Codice di Procedura
Civile, sono riconoscibili nelle speciali capacità richieste;
- visto l’articolo 5 del predetto Codice Deontologico che
vincola gli Psicologi “a mantenere un livello adeguato di preparazione
professionale e ad aggiornarsi nella propria disciplina specificatamente
nel settore in cui opera”;
- vista la deliberazione del 20-09-03, del Consiglio
Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, con la quale si approvano e
propongono alcuni requisiti minimi per una buona prassi in psicologia
giuridica e forense;
DELIBERA
i seguenti requisiti minimi per l’inserimento negli Elenchi
degli Esperti e degli Ausiliari dei Giudici presso i Tribunali:
1. Anzianità di iscrizione alla sezione A dell’Albo degli
Psicologi di almeno 3 anni;
2. Competenze: il professionista deve presentare una
documentazione dalla quale si evinca la formazione e/o l’attività nella
specifica area della psicologia Giuridica e Forense per un periodo
complessivamente non inferiore a 3 anni. Per operare nell’ area dell’
età minorile sono necessarie particolari competenze relative alla
Psicologia dello Sviluppo e alle dinamiche della coppia e della famiglia
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